Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992.
testo coordinato
Art.1 Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale
1. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'art. 3.
2. Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria.
1. Sono di competenza dei dottori
agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i
processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e,
in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di
competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) la direzione, l'amministrazione, la
gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di
imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per
l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi
prodotti; b) lo studio, la progettazione, la
direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la
contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento
fondiario, nonchè delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione
idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa
e conservazione del suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro natura
prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non
richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra
estrazione; c) lo studio, la progettazione, la
direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la
contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle
utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla
conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento
forestale; d) lo studio, la progettazione, la
direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la
contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio
dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle
industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano,
ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonchè dei
lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse
agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi
artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del
Ministero dei lavori pubblici; e) tutte le operazioni dell'estimo in
generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari,
capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di
produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie,
zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la
trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti; f) i bilanci, la contabilità, gli inventari
e quant'altro attiene all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o
di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e
all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonchè le consegne e
riconsegne di fondi rustici; g) l'accertamento di qualità e quantità
delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie,
anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e
regionale; h) la meccanizzazione agrario-forestale e la
relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore
applicativo; i) i lavori e gli incarichi riguardanti la
coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e
l'allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio,
l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti; l) lo studio, la progettazione, la
direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la
contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle
acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il
ricupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti
all'utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti
agro-industriali e di rifiuti urbani, nonchè la realizzazione di barriere
vegetali antirumore; m) i lavori catastali, topografici e
cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano; n) la valutazione per la liquidazione degli
usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti
individuali e collettivi nelle materie di competenza; o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche
del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e
forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e
l'interpretazione delle stesse; p) la statistica, le ricerche di mercato, il
marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale,
alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali
ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di
produttori, in cooperative e in consorzi; q) gli studi di assetto territoriale ed i
piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto
attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i
piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici
studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo,
forestale; r) lo studio, la progettazione, la
direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo
di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per
la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo
monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani
paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed
extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e
forestale; s) lo studio, la progettazione, la
direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo
di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la
loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di
approvvigionamento nel territorio rurale; t) lo studio, la progettazione, la direzione
e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei
lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18
della legge 2 febbraio 1974, n. 64; v) la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di
lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi
naturali urbani ed extraurbani, nonchè ai giardini e alle opere a verde in
generale; z) il recupero paesaggistico e
naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il
recupero di cave e discariche nonchè di ambienti naturali; aa) le funzioni peritali e di arbitrato in
ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti; bb) l'assistenza e la rappresentanza in
materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso
tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attività, le operazioni e le
attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle
richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi
comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n)
dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui
all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1
e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei
geometri. 2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la
facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da
quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro
specifica competenza. 3. Per gli incarichi di notevole complessità sono
ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed
opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma
congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo
interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici
di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione
delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione,
nonchè gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata
all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori
generali ed ai programmi di fabbricazione. 4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica
l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei
dottori forestali, nà di quanto può formare oggetto dell'attività professionale
di altre categorie a norma di leggi e regolamenti. 1. Presso ciascun ordine provinciale di cui
all'articolo 9 è istituito l'albo dei dottori agronomi e
forestali. 2. Per l'esercizio delle attività professionali di
cui all'articolo 2 è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio
stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a
qualsiasi titolo. 3. I dottori agronomi ed i dottori forestali
dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la
loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della
pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all'albo. 4. I dottori agronomi ed i dottori forestali
dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro
richiesta, essere iscritti all'albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti
loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione,
l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato
giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera
professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.
5. Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono
soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano le attività
professionali di cui all'articolo 2. 6. Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facoltà
di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato. Art. 4 - Obbligo del segreto
professionale 1. L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto
professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a
conoscenza per ragioni della propria attività. Art. 5 - Vigilanza sull'esercizio della
professione 1. L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori
forestali è posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il
quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei
procuratori della Repubblica. 2. Il Ministero di grazia e giustizia vigila
sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo
formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed
i rilievi del caso. Art. 6 - Incarichi dell'autorità giudiziaria e
delle amministrazioni pubbliche 1. Gli incarichi relativi all'attività professionale
sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli
iscritti negli albi. 2. Qualora esse intendano conferire incarichi a
persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.
Art. 7 - Riscossione dei contributi
1. Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali
previsti dall'articolo 13, lettera l), e dall'articolo 26, lettera g), della
presente legge, i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e
trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme ed i
privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette. I ruoli sono
pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.
2. L'esattore versa i contributi al ricevitore
provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'ordine
locale ed al consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.
Art. 8 - Personale del consiglio nazionale e dei
consigli degli ordini 1. Il consiglio dell'ordine Nazionale ed i consigli
degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il
proprio funzionamento. 2. Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo
è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro ordine viciniore
fissato dal consiglio nazionale. 4. Il consiglio uscente rimane in carica fino
all'insediamento del nuovo consiglio. Art. 11 - Cariche del consiglio - Validità
delle sedute 1. Il consiglio elegge nel proprio seno un
presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere. Quando il
presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro
più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più
anziano per età. 2. Per la validità delle sedute occorre la presenza
della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio. Art. 12 - Attribuzioni del presidente
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di
cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli
dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di
riconoscimento nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.
Art. 13 - Attribuzioni del consiglio
1. Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre
norme, esercita le seguenti attribuzioni: a) cura l'osservanza della legge professionale e di
tutte le altre disposizioni concernenti la professione; b) vigila per la tutela del titolo di dottore
agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione
dell'esercizio abusivo della professione; c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle
iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali; d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che
venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14; e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli
onorari in via amministrativa; g) provvede alla amministrazione dei beni di
pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; h) designa i propri rappresentanti chiamati a far
parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di
carattere locale; i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali
chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le
spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per
l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e
pareri sulla liquidazione degli onorari; m) sospende dall'albo, osservate in quanto
applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto
che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed
al consiglio nazionale; n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli
iscritti. 2. Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza
dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le
veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48. Art. 14 - Decadenza dalla carica di membro del
consiglio - Sostituzione 1. Il membro del consiglio che, senza giustificato
motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
2. I membri decaduti e quelli dimissionari sono
sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito
la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di
preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la
maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità
di cui al citato articolo 19. I componenti così eletti restano in carica fino
alla scadenza del consiglio. 3. Se il numero dei componenti da sostituire supera
la metà dei membri del consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni
l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio. Art. 15 - Scioglimento del consiglio
1. Il consiglio può essere sciolto se non si è
provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato
alla osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono
altri gravi motivi. 2. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio
sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro
centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione
dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.
3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del
commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia,
sentito il parere del consiglio nazionale. 4. Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo
un segretario e - se del caso - un comitato di non meno di due e di non più di
sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Art. 16 - Assemblea ordinaria degli
iscritti 1. L'assemblea è convocata dal presidente.
2. Essa è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti nell'albo e, in
seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la
prima con qualsiasi numero di intervenuti. 3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
presenti. Art. 17 - Assemblea per l'approvazione dei
conti 1. L'assemblea degli iscritti nell'albo per la
approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di
marzo di ogni anno. Art. 18 - Assemblea straordinaria
1. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria
quando lo ritiene opportuno nonché ogni volta che lo deliberi il consiglio, o
quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti
da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti all'albo.
2. Nei casi suddetti il presidente convoca
l'assemblea entro venti giorni e, se non vi provvede, l'assemblea stessa è
convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale designa
a presiederla un iscritto all'albo. Art. 19 - Assemblea per l'elezione del
consiglio 1. La data, l'ora e il luogo di convocazione della
assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente e comunicati
agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza
del consiglio in carica. 2. Ove si rilevi opportuno, può disporsi l'apertura
delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo
l'integrità dell'urna per tutta la durata della votazione. 3. L'assemblea è valida in prima convocazione quando
partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti ed in seconda
convocazione quando vi partecipa almeno un sesto. 4. Il voto è personale, diretto e segreto.
5. Chiusa la votazione, il presidente, assistito da
due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
6. Qualunque sia il numero di voti conseguiti da
ciascun candidato, hanno la preferenza quei candidati che non abbiano rapporto
di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni, fino al
raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 10.
7. In caso di parità di voti è preferito il più
anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di
iscrizione, il maggiore per età. 8. Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio ne
proclama il risultato e il presidente dell'ordine ne dà immediata comunicazione
al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale,
trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.
9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto
all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del
terzo comma dell'articolo 54. 1. Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora il
consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere
favorevole alla costituzione di un nuovo ordine, nomina un commissario
straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed
alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio. Art. 21 - Fusioni di ordini
1. Quando in un ordine viene a mancare il numero
minimo di iscritti nell'albo indicato nell'articolo 9, il Ministro per la grazia
e giustizia può disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del
consiglio nazionale. Art. 21-bis - Federazione regionale degli
ordini 1. In ogni regione è costituita la federazione
regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, con sede
nel capoluogo. 2. Nelle regioni con meno di tre ordini provinciali è
consentito il raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle
regioni viciniori. Solo in questo caso è consentita la costituzione di
federazioni interregionali, cui si applicano le norme che regolano le
federazioni regionali. Le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo
della regione con il maggior numero di ordini. 3. Sono organi della federazione: l'assemblea, il
consiglio e il presidente. 4. L'assemblea è composta dai componenti dei consigli
degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a
quando mantengono la qualità di componente il consiglio dell'ordine e vengono
automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica.
5. Il consiglio è composto dai presidenti degli
ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando
mantengono la qualità di presidente dell'ordine provinciale e vengono
automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico. In caso di
necessità, i presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il
vicepresidente dell'ordine o, in caso di impossibilità di questi, altro
consigliere dell'ordine. 6. Il presidente è nominato dal consiglio nel suo
seno. In caso di impedimento, è sostituito dal più anziano per iscrizione
all'albo dei consiglieri della federazione in carica. Il presidente resta in
carica due anni, sempreché mantenga la qualità di componente il consiglio, ed è
rieleggibile. Art. 21-ter - Funzioni della federazione
regionale 1. La Federazione regionale degli ordini dei dottori
agronomi e dei dottori forestali ha le seguenti funzioni: a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti
con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali
è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per
l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
b) svolge attività di coordinamento tra gli ordini in
tutte le questioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in
proposito indirizzi non vincolanti; c) assume iniziative, con funzione di rappresentanza
degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su
questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma
che con rapporto di impiego; d) costituisce commissioni di studio per i problemi
di sua competenza; e) raccoglie informazioni, notizie e dati di
interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli
ordini, sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;
f) promuove e coordina sul piano regionale le
attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;
g) può compiere studi, indagini ed altre attività
anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione.
Art. 21-quater - Funzioni degli organi della
federazione regionale 1. É di competenza dell'assemblea della federazione
regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) stabilire le norme regolamentari per il
funzionamento della federazione; b) fissare le direttive generali per l'attività della
federazione; c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto
consuntivo. 2. L'assemblea è convocata in via ordinaria nella
seconda metà di febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione
del consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli
argomenti da porre all'ordine del giorno, un numero di componenti l'assemblea
non inferiore a un terzo. 3. L'assemblea è validamente costituita in prima
convocazione quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. In seconda
convocazione, che deve avere luogo almeno un'ora dopo, l'assemblea è valida
qualunque sia il numero dei partecipanti. 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
assoluta dei voti espressi. 5. Ogni componente dispone di un voto.
6. Ciascun componente può farsi sostituire da altro
componente l'assemblea mediante delega scritta, non è ammesso il cumulo di più
di tre deleghe. 7. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) elegge nel suo seno il presidente; b) determina la misura annuale dei contributi a
carico degli ordini e i criteri di riparto; c) predispone il bilancio preventivo e il conto
consuntivo da sottoporre all'assemblea; d) delibera sull'organizzazione della federazione e
dei suoi uffici nonché sull'assunzione del personale; e) in generale provvede, salvo i compiti
espressamente attribuiti agli altri organi, a quanto occorre per il
raggiungimento dei fini istituzionali della federazione, essendo all'uopo
investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
8. Le riunioni del consiglio della federazione sono
valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha
diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.
9. Il presidente rappresenta legalmente la
federazione; convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque
almeno una volta ogni trimestre; presiede le riunioni del consiglio e
dell'assemblea. 10. Il presidente è inoltre tenuto a convocare il
consiglio entro quindici giorni dalla data in cui ne abbia fatta richiesta
scritta almeno un terzo dei consiglieri in carica con l'indicazione degli
argomenti da porre all'ordine del giorno. Art. 22 - Ordine nazionale
1. Gli ordini dei dottori agronomi e dei dottori
forestali costituiscono un unico ordine nazionale. Art. 23 - Consiglio dell'ordine
nazionale 1. Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori
agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero di grazia e
giustizia ed è composto di undici membri eletti dai consigli degli ordini tra
coloro che hanno un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni.
2. I membri del consiglio dell'ordine nazionale
durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili.
3. Fino all'insediamento del nuovo consiglio, rimane
in carica il consiglio uscente. Art. 24 - Cariche del consiglio dell'ordine
nazionale 1. Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel
proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario. Quando il
presidente ed il vice presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il
membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari
anzianità, il più anziano per età. Art. 25 - Attribuzioni del presidente del
consiglio dell'ordine nazionale 1. Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale
ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni
conferitegli dalla presente legge o da altre norme. 2. Il presidente convoca il consiglio ogni volta che
lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno
cinque membri. Art. 26 - Attribuzioni del consiglio
dell'ordine nazionale 1. Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle
demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la
grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che
interessano la professione; b) coordina e promuove le attività dei consigli degli
ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi
ordini; d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;
e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli
degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari; f) designa i propri rappresentanti chiamati a far
parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese
per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi
da parte degli iscritti agli albi; h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso
le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia d'iscrizione,
cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su
quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi. Art. 27 - Elezione del consiglio dell'ordine
nazionale 1. Per la designazione dei membri del consiglio
dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine provinciale elegge un
candidato che può essere anche scelto fra gli iscritti di altri ordini
provinciali della categoria. La elezione è adottata a maggioranza assoluta dei
voti dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il più anziano per
iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più
anziano per età. 2. La designazione ha luogo entro i trenta giorni
antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica. 3. A ciascun ordine spetta un voto sino a cento
iscritti; da centouno a cinquecento iscritti, un voto più un voto ogni duecento
iscritti o frazione di duecento oltre i primi cento; da cinquecentouno iscritti
in poi, tre voti più un voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento oltre
i primi cinquecento. 4. In caso di parità di voti si applica la
disposizione di cui al primo comma. 5. Ogni ordine comunica il risultato della votazione
ad una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di
cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità
delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e
ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero. Art. 28 - Incompatibilità
1. La carica di membro del consiglio dell'ordine
nazionale è incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine.
2. In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla
comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio
dell'ordine. 3. In sostituzione dei componenti venuti a mancare
per qualsiasi causa, sono chiamati dal consiglio nazionale i candidati compresi
nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di
voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i consigli
dell'ordine che avevano votato per il componente da sostituire. Art. 29 - Comunicazione delle decisioni
1. Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura
del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio
dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica
presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonché al
Ministero di grazia e giustizia. 1. L'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto
in più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il
cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo
degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa
è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli
iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di
anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di
iscrizione. 2. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione
nell'albo. Art. 31 - Requisiti per l'iscrizione
nell'albo 1. Per essere iscritti nell'albo è necessario: 2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno
riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la
radiazione dall'albo. Art. 32 - Iscrizione - Rigetto della
domanda 1. Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di
tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione: la deliberazione,
adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, è motivata.
2. Qualora il consiglio dell'ordine non abbia
provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro
i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'articolo 26, al
consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di
iscrizione. 3. Il rigetto della domanda per motivi di
incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato
è stato invitato a comparire davanti al consiglio. Art. 33 - Divieto di iscrizione in più albi -
Variazioni dello stato giuridico-professionale - Trasferimenti
1. Non è consentita l'iscrizione in più albi
provinciali dei dottori agronomi e forestali. 2. Nel caso di variazione dello stato
giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza
l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al
consiglio dell'ordine entro sessanta giorni. 3. Gli iscritti all'albo che si trasferiscono
all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale
figuravano iscritti prima dell'espatrio. 4. Non è ammesso il trasferimento della iscrizione
quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero
è sospeso dall'albo. Art. 34 - Cancellazione - Sospensione per
morosità 1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione
dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso
il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31. 2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia
al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'articolo 13, lettera m),
essere sospeso. 3. La sospensione per morosità non è soggetta a
limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine
quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi
dovuti. 4. Per il procedimento di cancellazione nonché per
quello di sospensione per morosità si osservano, in quando applicabili, le norme
previste per il procedimento disciplinare. Art. 35 - Reiscrizione 1. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere
la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la
cancellazione. 2. Il reiscritto conserva la precedente anzianità,
dedotto il periodo di interruzione. Art. 36 - Comunicazione delle deliberazioni del
consiglio 1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia
di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel
termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio
nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario
ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del
distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonché al Ministero di
grazia e giustizia. TITOLO V - SANZIONI DISCIPLINARI -
PROCEDIMENTO Art. 37 - Responsabilità disciplinare
1. Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di
abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della
dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel
presente titolo. Art. 38 - Sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono: 1. L'avvertimento consiste nel rilievo della
trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo al l'osservanza dei
suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed
è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il
relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
2. Entro dieci giorni successivi alla avvenuta
comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento
disciplinare. Art. 40 - Censura 1. La censura consiste nel biasimo formale per la
trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di
mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità
professionale. 2. La censura è disposta con deliberazione del
consiglio dell'ordine 1. La sospensione dall'esercizio professionale può
essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale:
essa è disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista
interessato. 2. Oltre i casi di sospensione previsti nel codice
penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:
l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; il
ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo
seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una
misura di sicurezza non detentiva prevista dall'articolo 215, comma terzo,
numeri 1, 2, 3 del codice penale; l'applicazione provvisoria di una pena
accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli
articoli 140 e 206 del codice penale. 2. Nei casi di cui al precedente comma la sospensione
è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, non è soggetta al limite di
durata stabilita dall'articolo 38. 3. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio
professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi
previsti dalla presente legge. Art. 42 - Radiazione 1. La radiazione dall'albo professionale può essere
disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla
reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha
gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.
2. Importano di diritto la radiazione dall'albo:
Art. 43 - Rapporto tra procedimento
disciplinare e giudizio penale 1. Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento
penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a
norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo
fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non
sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. Art. 44 - Fatti costituenti reato
1. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare
il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore
della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento. Art. 45 - Prescrizione 1. L'infrazione disciplinare si estingue per
prescrizione in cinque anni. 2. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di
cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale. Art. 46 - Competenza 1. La competenza per il giudizio disciplinare
appartiene al consiglio dell'ordine ove è iscritto l'incolpato. 2. Se l'incolpato è membro del consiglio competente a
procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al
consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello.
3. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine
del capoluogo del distretto della corte di appello, la competenza per il
giudizio disciplinare spetta al consiglio dell'ordine designato dal consiglio
nazionale. Art. 47 - Apertura del procedimento
disciplinare 1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40,
41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento
disciplinare. 2. Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento
disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il
tribunale o, nel caso di cui all'articolo 39, secondo comma, su richiesta
dell'interessato. 3. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione
sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato
a comparire dinanzi al consiglio. 4. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto
l'audizione dell'interessato è facoltativa. Art. 48 - Svolgimento del procedimento
disciplinare 1. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio,
un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al
consiglio i fatti per cui si procede. 2. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le
eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di
parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.
3. Se l'interessato non si presenta o non fa
pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si
procede in sua assenza. 4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei
fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. 5. Il proscioglimento è pronunciato con la formula:
«non essere luogo a provvedimento disciplinare». Art. 49 - Notificazione delle decisioni
1. Le decisioni del consiglio in materia disciplinare
sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale,
al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale
presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al
Ministero di grazia e giustizia. Art. 50 - Astensione e ricusazione dei membri del
consiglio dell'ordine 1. L'astensione e la ricusazione dei membri del
consiglio dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di
procedura civile, in quanto applicabili. 2. Sull'astensione, quando è necessaria
l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.
3. Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a
mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio da notizia al
consiglio nazionale, che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli
atti. 4. Il consiglio competente a termini del comma
precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si
sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto
di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la
prosecuzione del procedimento. Art. 51 - Astensione e ricusazione dei membri
del consiglio dell'ordine nazionale 1. L'astensione e la ricusazione dei membri del
consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice
di procedura civile, in quanto applicabili. 2. Sulla astensione, quando è necessaria
l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio nazionale.
3. Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a
mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine
nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di
membri del consiglio dell'ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di
iscrizione nell'albo. Art. 52 - Esecuzione provvisoria della
radiazione o della sospensione 1. Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le
sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinare
provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso. Art. 53 - Reiscrizione dei radiati
1. Gli iscritti radiati dall'albo possono essere
reiscritti purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di
radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia
intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha
tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta. 2. Alla reiscrizione del radiato si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36. 3. Il radiato reiscritto nell'albo acquista
l'anzianità dalla data della reiscrizione. TITOLO VI - IMPUGNAZIONI 1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia
di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo, nonché in materia
disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con
ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta
giorni dalla loro comunicazione o notificazione. 2. Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale è
presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione
impugnata. 3. In materia di eleggibilità o di regolarità delle
operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica
competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio
dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio
dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
proclamazione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e
all'interessato. 4. Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui
all'articolo 52, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto
sospensivo. Art. 55 - Poteri del consiglio dell'ordine
nazionale 1. Il consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di
sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in
parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione
disciplinare più grave. 2. In materia elettorale il consiglio dell'ordine
nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la
rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie. Art. 56 - Irricevibilità del ricorso
1. É irricevibile il ricorso presentato dopo il
termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.
2. Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del
versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni,
viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.
3. In caso di mancata presentazione della ricevuta
nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile. Art. 57 - Decisione del ricorso
1. La decisione contiene il cognome e il nome del
ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il
dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la
sottoscrizione del presidente e del segretario. 2. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In
caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci,
salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'art.
48, secondo comma. 3. La decisione è depositata in originale presso la
segreteria del consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria
dell'ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal
deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio
risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del
circondario ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato. Art. 58 - Ricorso contro le decisioni del
consiglio dell'ordine nazionale 1. Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale
pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione
nell'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere
impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione,
dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio,
davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la
decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata. 2. La sentenza del tribunale può essere impugnata
davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica,
dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale
competenti per territorio. 3. Sia presso il tribunale che presso la corte di
appello il collegio giudicante è integrato da un dottore agronomo e da un
dottore forestale. 4. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha
sede un ordine, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal
consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della
corte d'appello del distretto, quattro dottori agronomi e quattro dottori
forestali, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra
gli iscritti negli albi dell'ordine aventi sede nel distretto che siano
cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e di incensurata
condotta, ed abbiano un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.
5. Il tribunale e la corte di appello provvedono in
camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli
interessati. 6. Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal
procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della sentenza. 7. La sentenza può annullare, revocare o modificare
la deliberazione impugnata. Art. 59 - Determinazione delle tariffe e dei
criteri per il rimborso delle spese 1. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o
massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese
spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con
deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro per la
grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Art. 60 - Restituzione di atti e
documenti 1. Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli
atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione
degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese
sostenute. 2. Sul reclamo del committente il presidente del
consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i
documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e
promuove la deliberazione del consiglio dell'ordine che ha facoltà di sen tire
le parti e di tentare la conciliazione. 1. Hanno diritto di essere iscritti all'albo tutti
coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che
abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della
professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai
territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre
1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo
considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore
forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e
forestale di Vienna. Art. 62 - Abrogazione di norme anteriori in
contrasto 1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la
nuova disciplina della professione di dottore agronomo e di dottore forestale,
compresa l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita
da leggi speciali. Art. 63 - Regolamento di esecuzione
1. Il Governo della repubblica, nel termine di un
anno dall'entrata in vigore della presente legge provvede all'emanazione del
relativo regolamento di esecuzione. Art. 12 1. L'esame di Stato per I'abilitazione all'esercizio
della professione di dottore agronomo e dottore forestale, previsto
dall'articolo 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è finalizzato
all'accertamento della conoscenza delle normative che regolano I'attività
professionale nonché ad una verifica delle capacità di uso del sapere tecnico
professionale e dell'attitudine all'esercizio della professione. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sentito il Ministro della
pubblica istruzione, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad emanare un regolamento che definisce i contenuti
specifici dell'esame e le norme concernenti lo svolgimento delle prove.
1. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 2
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sono nominate con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte da un
presidente, designato dalla federazione regionale degli ordini dei dottori
agronomi e dei dottori forestali, nonché da quattro membri liberi professionisti
designati dalla medesima federazione e da tre membri scelti tra i professori
ordinari o associati della facoltà di agraria avente sede nella cita in cui si
svolge I'esame o, in mancanza, nella città più vicina. 2. II giudizio complessivo sul candidato deve essere
espresso collegialmente dalla commissione. In caso di parità prevale il voto del
presidente. 1. Con modalità definite mediante apposito
regolamento, da adottarsi nelle forme di cui all'articolo 12, comma 2, nella
prima attuazione della presente legge è tenuta una sessione speciale dell'esame
di Stato per I'abilitazione, consistente in un colloquio di idoneità, alla quale
sono ammessi i dipendenti privati ed i dipendenti pubblici che richiedano
I'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3,
come modificato dalla presente legge, che presentino i seguenti requisiti:
possesso del titolo di studio di cui all'articolo 1 della citata legge n. 3 del
1976, come modificato dalla presente legge; svolgimento continuativo come
dipendenti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno
cinque anni di una delle attivati di cui all'articolo 2 della citata legge n. 3
del 1976, come modificato dalla presente legge. Art. 15 1. II Governo della Repubblica, nel termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presenta legge, provvede ad apportare
le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della
legge 7 gennaio 1976, n. 3, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, conseguenti alle modificazioni ed
integrazioni apportate dalla presente legge alla citata legge n. 3 del 1976.
II testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e I'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti. Note all'art. 2 "Art. 17 (Denuncia dei lavori, presentazione ed
esame dei progetti). Il R.D. n. 27 /1929 approva il regolamento per la
professione di geometra. Si trascrive il testo degli articoli 16 e 19 del
regolamento: "Art. 16 - L'oggetto ed i limiti dell'esercizio
professionale di geometra sono regolati come segue: "Art. 1 (Disposizioni generali) - Sono
considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da
un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono
ad una funzione statica.
Art. 3 - Esercizio della
professioneTITOLO II - ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI
DOTTORI FORESTALI E FEDERAZIONI REGIONALI DEGLI ORDINI
Art. 9 - Circoscrizioni
territoriali
1. L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori
forestali è costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui
siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti.
Art. 10 - Composizione del consiglio
dell'ordine
1. Il consiglio dell'ordine è composto di cinque
membri se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento e non
i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di
quindici se superano i millecinquecento.
2. I componenti del consiglio sono eletti dagli
iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo;
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. La maggioranza dei componenti il consiglio
deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporto di lavoro
dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.
Art. 20 - Costituzione di nuovi
ordini TITOLO III - CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI
DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
TITOLO IV - ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO,
CANCELLAZIONE
Art. 30 - Contenuti dell'Albo e suoi
effetti
-
essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con il quale esista
trattamento di reciprocità;
- godere dei diritti civili;
- essere di
specchiata condotta morale;
- avere conseguito l'abilitazione all'esercizio
della professione di dottore agronomo o di dottore forestale;
- avere la
residenza nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere
iscritti;
- precisare il proprio stato giuridico professionale.
-
l'avvertimento;
- la censura;
- la sospensione dall'esercizio
professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a
due anni;
- la radiazione.
Art. 39 - Avvertimento
Art. 41 - Sospensione dall'esercizio
professionale
- la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli
articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;
- l'interdizione
dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione
dalla professione per uguale durata;
- il ricovero in un manicomio
giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice
penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una
casa di cura e di custodia.
Art. 54 - Ricorsi
avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e
disciplinare TITOLO VII - ONORARI, INDENNITÀ E SPESE
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 61 - Già abilitati all'esercizio
professionale ARTT. INTRODOTTI DALLA LEGGE 152/92
Art. 13
Art. 14 NOTE
AVVERTENZA
- II comma 5 dell'art. 1 del D.L.
n. 90/1990. (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) prevede che: "Le
costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzione
destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio
urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, saranno emanate le norme per I'attuazione della disciplina dettata
dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto".
-
II testo degli articoli 17 e 18 della legge n. 64/1974 (Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) è il
seguente:
-Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della
presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del
messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio
del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio,
il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e
dell'appaltatore.
Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal
direttore dei lavori.
II progetto deve essere esauriente per planimetria,
piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal
fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in
elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
Al
progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella
quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di
fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso
terreno-opera di fondazione.
La relazione sulla fondazione deve essere
corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.
L'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle
disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per
la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.
Art. 18 (Autorizzazione per I'inizio dei
lavori).
Fermo restando I'obbligo della licenza di costruzione prevista
dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle
a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del
precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva
autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del
genio civile secondo le competenze vigenti.
Per i manufatti da realizzarsi
da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è richiesta
I'autorizzazione di cui al precedente comma.
L'autorizzazione viene
comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua
competenza.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione
è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore
regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.
I
lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze".
a) operazioni
topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati
rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini,
operazioni catastali ed estimi relativi;
b) operazioni di tracciamento di
strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di
strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e
divisione di fondi rustici;
d) misura e divisione di aree urbane e di
modeste costruzioni civili;
e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai
fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi
rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a
culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per
i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessati di
elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e
tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
f) stima, anche ai fini di
mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni
civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;
g) stima di scorte morte,
operazioni e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima
per costruzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei
rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole
importanza economica e per quelli che, per la complessati di elementi di
valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie
dei dottori in scienze agrarie;
h) funzioni puramente contabili ed
amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
i) curatele di piccole
e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed
una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
l)
progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di
edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura
ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie, in cemento armato, che non
richiedano particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non
possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di
piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza
rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua
per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative,
esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed
agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste
costruzioni civili;
n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni
civili indicate nella lettera m);
o) misura, contabilità e liquidazione di
lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
p) funzioni peritali ed
arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
q) mansioni
di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei comuni con popolazione
fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o
che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici".
"Art. 19 - La divisione di fondi rustici e le
attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell'art. 16
sono comuni ai dottori in scienze agrarie.
La funzione peritale ed
arbitramentale, di cui alla lettera p) del medesimo articolo, è comune ai
dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma
precedente".
- II testo dell'art. 1 delle norme per
l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato,
approvate con R.D. n. 2229/1939, è il seguente:
"Art. 1 - Ogni opera di conglomerato cementizio
semplice od armato, la cui stabilita possa comunque interessare I'incolumità
delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da
un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle
rispettive attribuzioni, ai sensi della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del
R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e
di architetto e delle successive modificazioni.
Dal progetto deve risultare
tutto quanto occorre per definire I'opera, sia nei riguardi della esecuzione,
sia nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazione.
Per queste opere è prescritto I'impiego esclusivo del cemento, rispondente
ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme per i leganti idraulici in
vigore all'inizio dei lavori".
- La legge n. 1086/1971 reca: "Norme per la
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica". Si trascrive il testo dei relativi articoli 1 e
2:
Sono considerate opere in conglomerato cementizio
armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed
armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione
addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente I'effetto
statico voluto.
Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle
quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in
acciaio o in altri metalli.
La realizzazione delle opere di cui ai commi
precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilita e
sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica
incolumità".
"Art. 2 (Progettazione, direzione ed
esecuzione) - La costruzione delle opere di cui alI'art. 1 deve avvenire in
base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto geometra o
perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive
competenze.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di
un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel
relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Per le opere eseguite
per conto dello Stato, non è necessaria I'iscrizione all'albo del progettista,
del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo art. 7, se
questi siano ingegneri o architetti dello Stato".
Nota all'art. 12
- II testo degli articoli 1 e 3 della legge n.
1378/1956 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni) è il seguente:
"Art. 1 - Sono riattivati gli esami di Stato
per I'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico,
farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e
della professione di dottore commercialista nonché di abilitazione nelle
discipline statistiche.
I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove
in cita sedi di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal
regolamento di cui al successivo art. 3".
"Art. 3 - Gli esami hanno carattere
specificamente professionale. I programmi degli esami sono determinati mediante
regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della
sezione I del Consiglio superiore e degli ordini professionali nazionali. Con lo
stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento
degli esami.
Nota all'art. 13
- II testo dell'art. 2 della citata legge n.
1378/1956 è il seguente:
"Art. 2 - Le commissioni giudicatrici degli esami,
di cui al precedente art. 1, sono nominate con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione e composte di un presidente, scelto fra i professori
universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti da terne
designate dai competenti ordini o collegi professionali. II numero e i titoli
dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di esame dal regolamento
di cui al successivo art. 3".
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