L'etichettatura dei mangimi contenenti organismi
geneticamente modificati o prodotti derivati da OGM è stata oggetto
negli ultimi anni di dibattito a livello europeo e di diversi interventi
normativi. In particolare sono 3 le normative principali che si riferiscono
agli alimenti e ai mangimi OGM:
- La prima contiene le regole per il rilascio deliberato di
di OGM nell'ambiente (direttiva 2001/18/CE, che sostituisce
la precedente dir. 90/220/CEE). Sotto questa direttiva, in vigore dal
17 ottobre 2002, sono stati approvati 18 OGM nell'Unione Europea, per
diversi scopi (alcuni per coltivazione, alcuni per importazione e trasformazione,
alcuni come alimenti, per l'uomo o per gli animali).
- La seconda è il Regolamento (CE) 1829/2003, che è in
vigore dal 7 novembre 2003, che si applica agli alimenti e ai mangimi,
e detta le nuove norme per l'autorizzazione all'immissione sul
mercato degli OGM. La procedura prevede che le richieste di
autorizzazione, corredate di un dossier, siano valutate dall'Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare che ha 6 mesi di tempo per valutare
la sicurezza del nuovo alimento. I mangimi non devono:
a) avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali
o l'ambiente;
b) fuorviare l'utilizzatore;
c) danneggiare o fuorviare il consumatore modificando negativamente
le caratteristiche distintive dei prodotti di origine animale;
d) differire dal mangime che intendono sostituire in misura tale che
il loro consumo normale sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale
per gli animali o gli esseri umani.
Dopo una valutazione positiva da parte dell'Autorità, l'autorizzazione
finale viene data dalla Commissione
- La terza è il Regolamento (CE) 1830/2003 concernente
la tracciabilità e l'etichettatura di OGM e la tracciabilità
di alimenti e mangimi ottenuti da OGM.
Le norme sull'etichettatura dei mangimi OGM:
non si applicano ai mangimi che contengono materiali che contengono, sono
costituiti o sono prodotti a partire da OGM presenti in una proporzione
non superiore allo 0,9 % per mangime e per ciascun mangime di cui esso
è composto, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente
inevitabile. Per stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale
o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare
alle autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate
per evitarne la presenza.
Sull'etichetta del mangime appaiono:
- la denominazione «[nome dell'organismo] geneticamente
modificato» appare tra parentesi immediatamente dopo
la denominazione specifica del mangime in questione, oppure
- la denominazione «prodotto da [nome dell'organismo]
geneticamente modificato» appare tra parentesi immediatamente
dopo la denominazione specifica del mangime.
i) composizione,
ii) proprietà nutrizionali,
iii) uso previsto,
iv) implicazioni per la salute di certe specie o categorie di animali
Deve inoltre essere menzionata qualsiasi caratteristica o proprietà
per le quali un mangime possa dar luogo a preoccupazioni di ordine etico
o religioso.
Per assicurare la tracciabilità, gli operatori che immettono
in commercio prodotti ottenuti da OGM sono tenuti a trasmettere per iscritto
all'operatore che li riceve le seguenti informazioni:
a) indicazione di ciascuno degli ingredienti dell'alimento ottenuti da
OGM;
b) indicazione di ciascuna delle materie prime o degli additivi del mangime
ottenuti da OGM;
c) nel caso di prodotti privi di elenco degli ingredienti, indicazione
del fatto che il prodotto è stato ottenuto da OGM.
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