Corso di Valutazione Nutrizionale dei Mangimi

Prof.ssa Doriana Tedesco

 

Lezione 8 - ETICHETTATURA DEI MANGIMI OGM

L'etichettatura dei mangimi contenenti organismi geneticamente modificati o prodotti derivati da OGM è stata oggetto negli ultimi anni di dibattito a livello europeo e di diversi interventi normativi. In particolare sono 3 le normative principali che si riferiscono agli alimenti e ai mangimi OGM:

  • La prima contiene le regole per il rilascio deliberato di di OGM nell'ambiente (direttiva 2001/18/CE, che sostituisce la precedente dir. 90/220/CEE). Sotto questa direttiva, in vigore dal 17 ottobre 2002, sono stati approvati 18 OGM nell'Unione Europea, per diversi scopi (alcuni per coltivazione, alcuni per importazione e trasformazione, alcuni come alimenti, per l'uomo o per gli animali).
  • La seconda è il Regolamento (CE) 1829/2003, che è in vigore dal 7 novembre 2003, che si applica agli alimenti e ai mangimi, e detta le nuove norme per l'autorizzazione all'immissione sul mercato degli OGM. La procedura prevede che le richieste di autorizzazione, corredate di un dossier, siano valutate dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare che ha 6 mesi di tempo per valutare la sicurezza del nuovo alimento. I mangimi non devono:
    a) avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente;
    b) fuorviare l'utilizzatore;
    c) danneggiare o fuorviare il consumatore modificando negativamente le caratteristiche distintive dei prodotti di origine animale;
    d) differire dal mangime che intendono sostituire in misura tale che il loro consumo normale sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale per gli animali o gli esseri umani.
    Dopo una valutazione positiva da parte dell'Autorità, l'autorizzazione finale viene data dalla Commissione
  • La terza è il Regolamento (CE) 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di OGM e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM.

Le norme sull'etichettatura dei mangimi OGM:
non si applicano ai mangimi che contengono materiali che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da OGM presenti in una proporzione non superiore allo 0,9 % per mangime e per ciascun mangime di cui esso è composto, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Per stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.

Sull'etichetta del mangime appaiono:

  • la denominazione «[nome dell'organismo] geneticamente modificato» appare tra parentesi immediatamente dopo la denominazione specifica del mangime in questione, oppure
  • la denominazione «prodotto da [nome dell'organismo] geneticamente modificato» appare tra parentesi immediatamente dopo la denominazione specifica del mangime.

i) composizione,
ii) proprietà nutrizionali,
iii) uso previsto,
iv) implicazioni per la salute di certe specie o categorie di animali

Deve inoltre essere menzionata qualsiasi caratteristica o proprietà per le quali un mangime possa dar luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso.

Per assicurare la tracciabilità, gli operatori che immettono in commercio prodotti ottenuti da OGM sono tenuti a trasmettere per iscritto all'operatore che li riceve le seguenti informazioni:
a) indicazione di ciascuno degli ingredienti dell'alimento ottenuti da OGM;
b) indicazione di ciascuna delle materie prime o degli additivi del mangime ottenuti da OGM;
c) nel caso di prodotti privi di elenco degli ingredienti, indicazione del fatto che il prodotto è stato ottenuto da OGM.

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Legislazione (clicca sul nome per aprire il file Acrobat Reader col testo di legge completo):

Regolamento (CE) 1829/2003

Regolamento (CE) 1830/2003