L’ETICHETTATURA
DEI PRODOTTI BIOLOGICI: Il nuovo regolamento europeo
Le misure specifiche relative all'etichettatura dei mangimi destinati
agli animali allevati secondo il metodo di produzione biologico sono state
introdotte solo recentemente dal Reg (CE) 223/2003 della Commissione del
5 febbraio 2003. Esse devono consentire ai produttori di identificare
i mangimi che possono essere utilizzati a norma delle disposizioni relative
al metodo di produzione biologico. L'indicazione facente riferimento al
metodo di produzione biologico non dovrebbe essere presentata in maniera
tale da metterla in maggiore risalto rispetto alla descrizione o al nome
del mangime di cui rispettivamente alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio,
e relative modifiche.
Inoltre, il contenuto in materie prime ottenute da agricoltura biologica,
il contenuto in prodotti in conversione all'agricoltura biologica e il
contenuto complessivo nei mangimi di origine agricola dovrebbero essere
indicati ed espressi in peso di sostanza secca per consentire ai produttori
di rispettare le razioni giornaliere previste nell'allegato I, parte B,
del regolamento (CEE) n. 2092/91.
Il principio in base al quale gli impianti utilizzati nelle unità
che preparano mangimi composti per animali ottenuti dall'agricoltura biologica
sono separati dagli impianti utilizzati nella stessa unità per
preparare mangimi composti per animali convenzionali è considerato
un mezzo efficace per impedire la presenza di sostanze o prodotti non
autorizzati secondo il metodo di produzione biologico. È tuttavia
prevedibile che l'attuazione immediata di tale disposizione possa avere
un impatto economico rilevante sull'industria dei mangimi composti per
animali in diversi Stati membri e quindi sul settore dell'agricoltura
biologica. Per tale motivo, e per consentire alla filiera biologica di
adeguarsi alla nuova regola delle catene di produzione separate, occorre
prevedere la possibilità di derogare a tale disposizione per un
periodo di cinque anni. Inoltre il problema deve essere riesaminato in
maniera approfondita prossimamente sulla base di altre informazioni e
dell'esperienza acquisita.
Nell'etichettatura dei mangimi si può fare riferimento al metodo
di produzione biologico se il mangime risponde ai seguenti requisiti:
- i prodotti sono stati fabbricati, preparati o importati da un operatore
assoggettato alle micure di controllo previste dal Reg. 2092/91
- i prodotti o le materie prime non sono state sottoposte a trattamenti
tramite radiazioni ionizzanti
- le materie prime per mangimi provenienti dall'agricoltura biologica
non entrino, in concomitanza con le stesse materie prime convenzionali,
nella composizione del prodotto;
- le materie prime per mangimi provenienti da prodotti in conversione
all'agricoltura biologica non entrino, in concomitanza con le stesse
materie prime convenzionali, nella composizione del prodotto.
Il riferimento al metodo di produzione biologico avviene con le seguenti
indicazioni:
a) «da agricoltura biologica» quando almeno
il 95 % della sostanza secca del prodotti è costituito da materia(e)
prima(e) per mangimi ottenuti da agricoltura biologica;
b) «può essere utilizzato in agricoltura biologica,
conformemente al regolamento (CEE) n. 2092/91» per i prodotti
che comprendono materie prime ottenute da agricoltura biologica e/o altre
materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica
e/o materie prime convenzionali, in quantità variabili.
Tale indicazione deve essere distinta dalle indicazioni previste dalla
direttiva 79/373/CEE e non deve avere un colore, un formato o uno stile
grafico che la pongano maggiormente in risalto rispetto a queste.
Inoltre deve essere corredata da:
- una menzione indicata in peso di sostanza secca, riferita:
i.al contenuto in materia(e) prima(e) ottenuta(e) da agricoltura biologica;
ii.al contenuto in materia(e) prima(e) ottenuta(e) da prodotti in conversione
all'agricoltura biologica;
iii.al contenuto totale dei mangimi di origine agricola;
- l'indicazione del nome e/o del numero di codice dell'autorità
o dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che
ha effettuato l'ultima operazione di preparazione;
- un elenco dei nomi delle materie prime per mangimi ottenute da agricoltura
biologica;
- un elenco dei nomi delle materie prime per mangimi ottenute da prodotti
in conversione all'agricoltura biologica.
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LA CERTIFICAZIONE NEL SETTORE DEL BIOLOGICO
Legislazione
Il controllo sull'osservanza delle norme di produzione biologica richiede,
in linea di massima, controlli in tutte le fasi della produzione e della
commercializzazione.
Tutti gli operatori che producono, preparano, importano o commercializzano
prodotti recanti indicazioni sul metodo di produzione biologico devono
essere assoggettati ad un regime di controllo regolare, conforme ai requisiti
minimi comunitari e effettuato da istanze all'uopo designate e/o da organismi
riconosciuti e controllati; il Reg CEE 2092/91 regolamenta la creazione
e l’attività delle strutture di controllo necessarie per
queste attività.
In particolare gli Stati membri sono stati chiamati ad instaurare un sistema
di controllo gestito da una o più autorità di controllo
designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori
che producono, preparano o importano da Paesi terzi i prodotti biologici
debbono essere soggetti; il sistema di controllo deve comprendere quanto
meno le misure di controllo e le misure precauzionali figuranti nel regolamento
comunitario.
D'altro canto gli operatori che producono, preparano immagazzinano o importano
da un Paese terzo i prodotti biologici, ai fini della loro commercializzazione
o che commercializzano tali prodotti devono:
- notificare tale attività all'autorità competente;
- assoggettare la loro azienda al regime di controllo previsto.
Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati,
gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento
e della sorveglianza di tali organismi; per il riconoscimento di un organismo
di controllo privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti:
- il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente una
descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle misure
precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli operatori
che controlla;
- le sanzioni che l'organismo prevede;
- le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di
carattere amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in materia
di controllo e l'affidabilità;
- l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli
operatori da esso controllati.
Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità
competente provvede a:
- garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo
di controllo;
- accertare l'efficienza dei controlli;
- prendere conoscenza delle irregolarità e/o infrazioni accertate
e delle sanzioni comminate;
- revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo
non soddisfi i requisiti.
L'autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti
procurano che siano applicate, nelle aziende da essi controllate, almeno
le misure di controllo e le misure precauzionali previste.
Ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni
devono far sopprimere le indicazioni previste per l'intera partita o per
l'intera produzione interessata dall'irregolarità4; qualora venga
accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, devono
ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti
con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per un periodo
da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.
Dal 1° gennaio 1998, gli organismi di controllo riconosciuti devono
soddisfare i requisiti di cui alle condizioni della norma EN 450115.
Per le produzioni di carni, gli Stati membri assicurano che i controlli
interessino tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento, e
eventuali altre preparazioni fino alla vendita al consumatore, onde garantire
per quanto tecnicamente possibile la rintracciabilità dei prodotti.
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LA PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
Come principio generale, il regolamento richiede che ci sia una separazione
spaziale netta tra la produzione 'biologica' e la produzione di prodotti
convenzionali:
- nella linea produttiva
- durante lo stoccaggio
- durante il trasporto
tanto per le materie prime che per i prodotti finiti
“Unità di preparazione
Al momento della preparazione dei prodotti, l'operatore provvede affinché:
a) i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico o da essi
derivati, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica o da essi
derivati e i mangimi convenzionali siano fisicamente separati in modo
efficace;
b) gli impianti utilizzati nelle unità che preparano i mangimi
composti disciplinati dal presente regolamento siano completamente separati
dagli impianti utilizzati per i mangimi composti non disciplinati dal
presente regolamento.” (Reg. (CE) 223/2003)
In deroga a queste disposizioni, fino al 31 dicembre 2007, le operazioni
possono essere svolte negli stessi impianti, purché:
- venga operata una separazione temporale e che prima di avviare la
produzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sia stata
effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia
(il mangimificio solitamente fa le pulizie al Sabato e la produzione
biologica il Lunedì ed il Martedì);
- l'operatore sia obbligato a documentare tali operazioni;
- l'operatore garantisca l'applicazione di appropriate misure, in base
alla valutazione del rischio, per garantire che i prodotti non conformi
al regolamento non possano essere immessi sul mercato con indicazioni
riguardanti il metodo di produzione biologico.
E' vietato l'impiego contemporanemente, in uno stesso mangime, di un ingrediente
da agricoltura biologica o ‘in conversione’ e da agricoltura
convenzionale (es. orzo da agricoltura biologica e orzo convenzionale
nello stesso mangime). In ogni caso le materie prime convenzionali usate
devono essere OGM FREE. Mentre normalmente il livello di contaminazione
accidentale da OGM in materie etichettate come “OGM free”
è di 0.9%7, nei mangimi destinati a mangimi biologici il limite
massimo di presenza di OGM è 0.1%. Alcuni organismi di controllo
possono imporre livelli ancora più restrittivi (per esempio AIAB
impone un limite di contaminazione di 0,0001%). In caso di riscontro di
tracce OGM si ha una sospensione per 3 mesi della possibilità di
vendere il mangime come biologico.
Nelle strutture di produzione di mangimi biologici esistono due punti
particolarmente a rischio:
1. i punti carico, solitamente separati per le materie
prime biologiche e non biologiche
2. la buca scarico, spesso unica per convenzionale e
biologico, quindi potenziale punto di contaminazione
Non è ammissibile l'utilizzo di linee di lavorazione che prevedano
la possibilità di produzione di prodotti medicati; i locali di
stoccaggio e di lavorazione dei mangimi biologici devono essere chiaramente
distinti dai locali di stoccaggio e lavorazione delle parti convenzionali.
Si suggerisce di utilizzare linee di lavorazione dedicate esclusivamente
alla lavorazione del prodotto biologico ma, qualora ciò non sia
possibile, di far precedere la lavorazione della partita biologica da
operazioni di pulizia degli impianti tale da evitare la presenza di indesiderati
residui.
Specificamente si richiede che prima della lavorazione delle partite biologiche
sia fatta passare una partita di orzo/frumento biologico e/o sia garantito
un adeguato scarto "di testa" di prodotto biologico tale da
assicurare la "pulizia" dell'impianto.
In ogni caso la tendenza più diffusa tra gli allevatori in conduzione
biologica è per l’utilizzo di prodotti aziendali, anche per
l’elevato costo dei mangimi.
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Per saperne di più:
· www.agricolturabiologica.com
· www.aiab.it
· www.bioagricoop.it
· www.ccpb.it
· www.greenplanet.net
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