Corso di Valutazione Nutrizionale dei Mangimi

Prof.ssa Doriana Tedesco

 

Lezione 11 - La certificazione dei mangimi biologici

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI
LA CERTIFICAZIONE NEL SETTORE DEL BIOLOGICO
LA PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
 

L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI: Il nuovo regolamento europeo

Le misure specifiche relative all'etichettatura dei mangimi destinati agli animali allevati secondo il metodo di produzione biologico sono state introdotte solo recentemente dal Reg (CE) 223/2003 della Commissione del 5 febbraio 2003. Esse devono consentire ai produttori di identificare i mangimi che possono essere utilizzati a norma delle disposizioni relative al metodo di produzione biologico. L'indicazione facente riferimento al metodo di produzione biologico non dovrebbe essere presentata in maniera tale da metterla in maggiore risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui rispettivamente alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio, e relative modifiche.
Inoltre, il contenuto in materie prime ottenute da agricoltura biologica, il contenuto in prodotti in conversione all'agricoltura biologica e il contenuto complessivo nei mangimi di origine agricola dovrebbero essere indicati ed espressi in peso di sostanza secca per consentire ai produttori di rispettare le razioni giornaliere previste nell'allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
Il principio in base al quale gli impianti utilizzati nelle unità che preparano mangimi composti per animali ottenuti dall'agricoltura biologica sono separati dagli impianti utilizzati nella stessa unità per preparare mangimi composti per animali convenzionali è considerato un mezzo efficace per impedire la presenza di sostanze o prodotti non autorizzati secondo il metodo di produzione biologico. È tuttavia prevedibile che l'attuazione immediata di tale disposizione possa avere un impatto economico rilevante sull'industria dei mangimi composti per animali in diversi Stati membri e quindi sul settore dell'agricoltura biologica. Per tale motivo, e per consentire alla filiera biologica di adeguarsi alla nuova regola delle catene di produzione separate, occorre prevedere la possibilità di derogare a tale disposizione per un periodo di cinque anni. Inoltre il problema deve essere riesaminato in maniera approfondita prossimamente sulla base di altre informazioni e dell'esperienza acquisita.

Nell'etichettatura dei mangimi si può fare riferimento al metodo di produzione biologico se il mangime risponde ai seguenti requisiti:

  • i prodotti sono stati fabbricati, preparati o importati da un operatore assoggettato alle micure di controllo previste dal Reg. 2092/91
  • i prodotti o le materie prime non sono state sottoposte a trattamenti tramite radiazioni ionizzanti
  • le materie prime per mangimi provenienti dall'agricoltura biologica non entrino, in concomitanza con le stesse materie prime convenzionali, nella composizione del prodotto;
  • le materie prime per mangimi provenienti da prodotti in conversione all'agricoltura biologica non entrino, in concomitanza con le stesse materie prime convenzionali, nella composizione del prodotto.

Il riferimento al metodo di produzione biologico avviene con le seguenti indicazioni:

a) «da agricoltura biologica» quando almeno il 95 % della sostanza secca del prodotti è costituito da materia(e) prima(e) per mangimi ottenuti da agricoltura biologica;

b) «può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente al regolamento (CEE) n. 2092/91» per i prodotti che comprendono materie prime ottenute da agricoltura biologica e/o altre materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica e/o materie prime convenzionali, in quantità variabili.

Tale indicazione deve essere distinta dalle indicazioni previste dalla direttiva 79/373/CEE e non deve avere un colore, un formato o uno stile grafico che la pongano maggiormente in risalto rispetto a queste.

Inoltre deve essere corredata da:

  • una menzione indicata in peso di sostanza secca, riferita:
    i.al contenuto in materia(e) prima(e) ottenuta(e) da agricoltura biologica;
    ii.al contenuto in materia(e) prima(e) ottenuta(e) da prodotti in conversione all'agricoltura biologica;
    iii.al contenuto totale dei mangimi di origine agricola;
  • l'indicazione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione;
  • un elenco dei nomi delle materie prime per mangimi ottenute da agricoltura biologica;
  • un elenco dei nomi delle materie prime per mangimi ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica.

Torna all'indice

LA CERTIFICAZIONE NEL SETTORE DEL BIOLOGICO

Legislazione
Il controllo sull'osservanza delle norme di produzione biologica richiede, in linea di massima, controlli in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione.
Tutti gli operatori che producono, preparano, importano o commercializzano prodotti recanti indicazioni sul metodo di produzione biologico devono essere assoggettati ad un regime di controllo regolare, conforme ai requisiti minimi comunitari e effettuato da istanze all'uopo designate e/o da organismi riconosciuti e controllati; il Reg CEE 2092/91 regolamenta la creazione e l’attività delle strutture di controllo necessarie per queste attività.
In particolare gli Stati membri sono stati chiamati ad instaurare un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori che producono, preparano o importano da Paesi terzi i prodotti biologici debbono essere soggetti; il sistema di controllo deve comprendere quanto meno le misure di controllo e le misure precauzionali figuranti nel regolamento comunitario.
D'altro canto gli operatori che producono, preparano immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti biologici, ai fini della loro commercializzazione o che commercializzano tali prodotti devono:

  • notificare tale attività all'autorità competente;
  • assoggettare la loro azienda al regime di controllo previsto.

Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi; per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti:

  • il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli operatori che controlla;
  • le sanzioni che l'organismo prevede;
  • le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilità;
  • l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati.

Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità competente provvede a:

  • garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo di controllo;
  • accertare l'efficienza dei controlli;
  • prendere conoscenza delle irregolarità e/o infrazioni accertate e delle sanzioni comminate;
  • revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi i requisiti.

L'autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti procurano che siano applicate, nelle aziende da essi controllate, almeno le misure di controllo e le misure precauzionali previste.
Ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni devono far sopprimere le indicazioni previste per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità4; qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, devono ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.
Dal 1° gennaio 1998, gli organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare i requisiti di cui alle condizioni della norma EN 450115.
Per le produzioni di carni, gli Stati membri assicurano che i controlli interessino tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento, e eventuali altre preparazioni fino alla vendita al consumatore, onde garantire per quanto tecnicamente possibile la rintracciabilità dei prodotti.

Torna all'indice

LA PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI

Come principio generale, il regolamento richiede che ci sia una separazione spaziale netta tra la produzione 'biologica' e la produzione di prodotti convenzionali:

  • nella linea produttiva
  • durante lo stoccaggio
  • durante il trasporto

tanto per le materie prime che per i prodotti finiti
“Unità di preparazione
Al momento della preparazione dei prodotti, l'operatore provvede affinché:
a) i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico o da essi derivati, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica o da essi derivati e i mangimi convenzionali siano fisicamente separati in modo efficace;
b) gli impianti utilizzati nelle unità che preparano i mangimi composti disciplinati dal presente regolamento siano completamente separati dagli impianti utilizzati per i mangimi composti non disciplinati dal presente regolamento.”
(Reg. (CE) 223/2003)

In deroga a queste disposizioni, fino al 31 dicembre 2007, le operazioni possono essere svolte negli stessi impianti, purché:

  • venga operata una separazione temporale e che prima di avviare la produzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia (il mangimificio solitamente fa le pulizie al Sabato e la produzione biologica il Lunedì ed il Martedì);
  • l'operatore sia obbligato a documentare tali operazioni;
  • l'operatore garantisca l'applicazione di appropriate misure, in base alla valutazione del rischio, per garantire che i prodotti non conformi al regolamento non possano essere immessi sul mercato con indicazioni riguardanti il metodo di produzione biologico.


E' vietato l'impiego contemporanemente, in uno stesso mangime, di un ingrediente da agricoltura biologica o ‘in conversione’ e da agricoltura convenzionale (es. orzo da agricoltura biologica e orzo convenzionale nello stesso mangime). In ogni caso le materie prime convenzionali usate devono essere OGM FREE. Mentre normalmente il livello di contaminazione accidentale da OGM in materie etichettate come “OGM free” è di 0.9%7, nei mangimi destinati a mangimi biologici il limite massimo di presenza di OGM è 0.1%. Alcuni organismi di controllo possono imporre livelli ancora più restrittivi (per esempio AIAB impone un limite di contaminazione di 0,0001%). In caso di riscontro di tracce OGM si ha una sospensione per 3 mesi della possibilità di vendere il mangime come biologico.

Nelle strutture di produzione di mangimi biologici esistono due punti particolarmente a rischio:
1. i punti carico, solitamente separati per le materie prime biologiche e non biologiche
2. la buca scarico, spesso unica per convenzionale e biologico, quindi potenziale punto di contaminazione

Non è ammissibile l'utilizzo di linee di lavorazione che prevedano la possibilità di produzione di prodotti medicati; i locali di stoccaggio e di lavorazione dei mangimi biologici devono essere chiaramente distinti dai locali di stoccaggio e lavorazione delle parti convenzionali.
Si suggerisce di utilizzare linee di lavorazione dedicate esclusivamente alla lavorazione del prodotto biologico ma, qualora ciò non sia possibile, di far precedere la lavorazione della partita biologica da operazioni di pulizia degli impianti tale da evitare la presenza di indesiderati residui.
Specificamente si richiede che prima della lavorazione delle partite biologiche sia fatta passare una partita di orzo/frumento biologico e/o sia garantito un adeguato scarto "di testa" di prodotto biologico tale da assicurare la "pulizia" dell'impianto.
In ogni caso la tendenza più diffusa tra gli allevatori in conduzione biologica è per l’utilizzo di prodotti aziendali, anche per l’elevato costo dei mangimi.

Torna all'indice

 

Per saperne di più:

· www.agricolturabiologica.com

· www.aiab.it

· www.bioagricoop.it

· www.ccpb.it

· www.greenplanet.net

Legislazione (clicca sul nome per aprire il file Acrobat Reader col testo di legge completo):

Regolamento (CE) 223/2003